Questo è il modulo per la raccolta delle firme sulla
Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare:
MODULO
Vi riportiamo qui di seguito i testi normativi che disciplinano
l'Iniziativa Legislativa Popolare. Per una lettura semplificata, qui di
seguito ci sono i link (collegamenti) ad una sintesi con immagini, sia
in versione WORD (su di una pagina), sia in versione POWER POINT (diapositive
animate)
L'Iniziativa
Legislativa Popolare in sintesi (WORD)
L'Iniziativa
Legislativa Popolare in sintesi (POWER POINT, animato)
ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA
POPOLARE
L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare di cui
all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, è disciplinato:
- dagli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per
le disposizioni di carattere generale;
- dagli articoli 7 e 8 della medesima legge n.352 del 1970, per
quanto riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati
da allegare alla proposta nonché per la vidimazione dei fogli;
- dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53,
per quanto riguarda l'indicazione delle autorità competenti ad eseguire
le autenticazioni.
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1. Per avviare il procedimento, i promotori devono presentarsi -
in numero non inferiore a dieci e muniti di certificato di iscrizione nelle
liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini
italiani residenti all'estero - alla cancelleria della Corte di cassazione per
dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa popolare, indicando il
titolo del progetto di legge. La cancelleria redige apposito verbale di
presentazione e provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio dell'iniziativa (articolo 7, primo e secondo comma, della legge
n. 352 del 1970).
2. Ai fini della raccolta delle firme, i promotori devono
predisporre appositi fogli, sui quali deve essere riprodotto il testo del
progetto di legge (gli articoli, mentre non è necessario riprodurre
anche il testo della relazione, che può essere consegnata all'atto della
presentazione alle Camere). In ogni caso, il testo del progetto deve essere
sempre contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che
non possa essere distaccato; i fogli così uniti devono essere vidimati
contemporaneamente (articolo 49, quarto comma, della legge n.352 del 1970).
3. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio della proposta, i fogli devono essere presentati, a cura dei
promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie
degli uffici giudiziari, per essere vidimati. La vidimazione consiste
nell'apposizione sul foglio, da parte del funzionario preposto agli uffici
suddetti, del bollo dell'ufficio, della data e della propria firma. I fogli
devono essere restituiti ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
Nel caso in cui manchi il bollo dell'ufficio, la firma del funzionario o la
data, il foglio non è valido e sono nulle tutte le firme raccolte su di
esso (articolo 7, quarto comma, della legge n. 352 del 1970). Non sono validi i
fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della
proposta. A tal fine i sei mesi si computano a decorrere dalla data di
presentazione della proposta di legge alle Camere, procedendo a ritroso fino
alla data di vidimazione del foglio (articolo 49 della legge n. 352 del 1970).
4. Le firme necessarie per presentare una proposta di legge di
iniziativa popolare devono essere almeno 50.000. Possono essere proponenti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali e coloro che siano muniti di una
sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni
elettorali di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico
n.223 del 1967 (articolo 71, secondo comma, della Costituzione e articolo 48,
terzo comma, della legge n.352 del 1970).
5. Le firme devono essere raccolte sui fogli vidimati (sui quali
è stato riprodotto il testo del progetto). Accanto alla firma
dell'elettore, devono essere indicati per esteso, nome, cognome, luogo e data
di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali lo stesso
è iscritto (per i cittadini italiani residenti all'estero la loro
iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero) (articolo 8, commi primo e secondo, della legge n. 352
del 1970).
6. Le firme devono essere autenticate da una delle autorità
indicate al punto 7. L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive (articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al DPR 28
dicembre 2000, n.445). L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in
cui avviene. Essa può anche essere collettiva, cioè riferita a
tutte le firme contenute in ciascun foglio: in questo caso, oltre alla data,
l'autenticazione deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio.
Il pubblico ufficiale può altresì dare atto della manifestazione
di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la
firma. Se manca l'autenticazione le firme sono nulle (articolo 8, commi terzo e
quarto, della legge n. 352 del 1970).
7. Le autorità competenti ad eseguire le autenticazioni
previste dalla legge n.352 del 1970 sono: i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei
consigli comunali e provinciali, i presidenti e vicepresidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati
dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché i consiglieri
provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità
al presidente della provincia o al sindaco (articolo 14, comma 1, della legge
n. 53 del 1990). Per i cittadini elettori residenti all'estero,
l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente (articolo 8,
terzo comma, della legge n.352 del 1970).
8. Ai fogli recanti le firme autenticate devono essere allegati, a
cura dei promotori dell'iniziativa popolare, i certificati, anche collettivi,
di iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini firmatari (o di iscrizione
nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero). La certificazione
può anche essere scritta in calce al foglio recante le firme. Essa deve
chiaramente indicare l'autorità comunale che vi provvede, la data in cui
essa è avvenuta e deve essere completata con il bollo dell'ufficio. I
sindaci devono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa
richiesta (articolo 8, quinto comma, della legge n. 352 del 1970).
9. Completata la raccolta delle firme, i promotori provvedono alla
presentazione al Presidente di una delle due Camere del progetto di legge,
corredato dai fogli recanti le firme, dalla relazione illustrativa (se non
riprodotta nei citati fogli), nonché da copia del verbale di
presentazione alla Corte di cassazione e da copia della Gazzetta Ufficiale
nella quale è stato pubblicato l'annuncio dell'iniziativa. Spetta a tale
Camera provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti, al
fine di accertare la regolarità della richiesta (articolo 48 della legge
n. 352 del 1970) (per quanto riguarda la Camera dei deputati, l'ufficio
competente è il Servizio per i testi normativi).
10. Dell'avvenuta presentazione è data comunicazione
all'Assemblea, con la pubblicazione di un annuncio nell'allegato A ai resoconti
della prima seduta successiva. La stampa del progetto di legge e la sua
assegnazione sono invece subordinate alla verifica della regolarità
dell'iniziativa, verifica che avviene successivamente all'annuncio. . |