Comitato Promotore della Legge di Iniziativa Popolare per l'Introduzione nel Sistema Elettorale Italiano delle
Primarie Aperte a Tutti gli Elettori ai fini della Proposta e della Selezione delle Candidature
Organo Ufficiale del COMITATO PER LE PRIMARIE APERTE

C1 a1 - L'Iniziativa Legislativa Popolare

Questo è il modulo per la raccolta delle firme sulla Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare: MODULO

Vi riportiamo qui di seguito i testi normativi che disciplinano l'Iniziativa Legislativa Popolare.
Per una lettura semplificata, qui di seguito ci sono i link (collegamenti) ad una sintesi con immagini, sia in versione WORD (su di una pagina), sia in versione POWER POINT (diapositive animate)

L'Iniziativa Legislativa Popolare in sintesi (WORD)

L'Iniziativa Legislativa Popolare in sintesi (POWER POINT, animato)


ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, è disciplinato:

  • dagli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per le disposizioni di carattere generale;
  • dagli articoli 7 e 8 della medesima legge n.352 del 1970, per quanto riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta nonché per la vidimazione dei fogli;
  • dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, per quanto riguarda l'indicazione delle autorità competenti ad eseguire le autenticazioni.

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1. Per avviare il procedimento, i promotori devono presentarsi - in numero non inferiore a dieci e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero - alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa popolare, indicando il titolo del progetto di legge. La cancelleria redige apposito verbale di presentazione e provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio dell'iniziativa (articolo 7, primo e secondo comma, della legge n. 352 del 1970).

2. Ai fini della raccolta delle firme, i promotori devono predisporre appositi fogli, sui quali deve essere riprodotto il testo del progetto di legge (gli articoli, mentre non è necessario riprodurre anche il testo della relazione, che può essere consegnata all'atto della presentazione alle Camere). In ogni caso, il testo del progetto deve essere sempre contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato; i fogli così uniti devono essere vidimati contemporaneamente (articolo 49, quarto comma, della legge n.352 del 1970).

3. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio della proposta, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari, per essere vidimati. La vidimazione consiste nell'apposizione sul foglio, da parte del funzionario preposto agli uffici suddetti, del bollo dell'ufficio, della data e della propria firma. I fogli devono essere restituiti ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Nel caso in cui manchi il bollo dell'ufficio, la firma del funzionario o la data, il foglio non è valido e sono nulle tutte le firme raccolte su di esso (articolo 7, quarto comma, della legge n. 352 del 1970). Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta. A tal fine i sei mesi si computano a decorrere dalla data di presentazione della proposta di legge alle Camere, procedendo a ritroso fino alla data di vidimazione del foglio (articolo 49 della legge n. 352 del 1970).

4. Le firme necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare devono essere almeno 50.000. Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali e coloro che siano muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico n.223 del 1967 (articolo 71, secondo comma, della Costituzione e articolo 48, terzo comma, della legge n.352 del 1970).

5. Le firme devono essere raccolte sui fogli vidimati (sui quali è stato riprodotto il testo del progetto). Accanto alla firma dell'elettore, devono essere indicati per esteso, nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali lo stesso è iscritto (per i cittadini italiani residenti all'estero la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero) (articolo 8, commi primo e secondo, della legge n. 352 del 1970).

6. Le firme devono essere autenticate da una delle autorità indicate al punto 7. L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445). L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene. Essa può anche essere collettiva, cioè riferita a tutte le firme contenute in ciascun foglio: in questo caso, oltre alla data, l'autenticazione deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale può altresì dare atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la firma. Se manca l'autenticazione le firme sono nulle (articolo 8, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970).

7. Le autorità competenti ad eseguire le autenticazioni previste dalla legge n.352 del 1970 sono: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché i consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco (articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990). Per i cittadini elettori residenti all'estero, l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente (articolo 8, terzo comma, della legge n.352 del 1970).

8. Ai fogli recanti le firme autenticate devono essere allegati, a cura dei promotori dell'iniziativa popolare, i certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini firmatari (o di iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero). La certificazione può anche essere scritta in calce al foglio recante le firme. Essa deve chiaramente indicare l'autorità comunale che vi provvede, la data in cui essa è avvenuta e deve essere completata con il bollo dell'ufficio. I sindaci devono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta (articolo 8, quinto comma, della legge n. 352 del 1970).

9. Completata la raccolta delle firme, i promotori provvedono alla presentazione al Presidente di una delle due Camere del progetto di legge, corredato dai fogli recanti le firme, dalla relazione illustrativa (se non riprodotta nei citati fogli), nonché da copia del verbale di presentazione alla Corte di cassazione e da copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'annuncio dell'iniziativa. Spetta a tale Camera provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della richiesta (articolo 48 della legge n. 352 del 1970) (per quanto riguarda la Camera dei deputati, l'ufficio competente è il Servizio per i testi normativi).

10. Dell'avvenuta presentazione è data comunicazione all'Assemblea, con la pubblicazione di un annuncio nell'allegato A ai resoconti della prima seduta successiva. La stampa del progetto di legge e la sua assegnazione sono invece subordinate alla verifica della regolarità dell'iniziativa, verifica che avviene successivamente all'annuncio.

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