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Quello che segue è l'attuale testo della Proposta di Legge
di Iniziativa Popolare, aggiornato dalle varie modifiche apportate a seguito
dei suggerimenti accolti dalla Commissione "LA LEGGE CHE VOGLIAMO".
Se non interverranno ulteriori modifiche, questo sarà il testo
stampato entro Gennaio 2005 sui moduli per la raccolta delle firme degli
elettori di tutta Italia (vedi nota a fondo pagina). L'ultimo aggiornamento
del testo è del 20 Agosto 2004.
NOTA: a fondo pagina troverete i link ai seguenti
documenti:
- IL MODULO RACCOLTA FIRME SULLA PROPOSTA DI LEGGE in formato
WORD;
- IL CALENDARIO di un caso d'applicazione della legge proposta
nello svolgimento DELLE PRIMARIE e delle successive elezioni;
- LA PROPOSTA DI LEGGE in formato WORD
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Progetto di Legge di Iniziativa Popolare
INTRODUZIONE NEL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO
DELLE PRIMARIE APERTE A TUTTI GLI ELETTORI AI FINI DELLA PROPOSTA E DELLA
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 1 - Oggetto e Principi
- Le candidature per qualsiasi elezione, amministrativa o
politica, che si svolga nella Repubblica, sono determinate a seguito di
Elezioni Primarie, dette anche Consultazioni Primarie o semplicemente Primarie,
forma di consultazione preliminare dell'elettorato finalizzata alla proposta ed
alla scelta delle candidature stesse.
- La formula adottata per lo svolgimento delle elezioni primarie
è quella aperta a tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste
elettorali, sia per la proposta delle candidature, sia per la selezione delle
stesse.
- La presente legge dà piena attuazione a quanto fissato
dalla Costituzione con riferimento al secondo comma dell'art. 3, in quanto
rimuove ogni ostacolo:
- a) alla piena e reale partecipazione dei cittadini
alla vita politica, sia come singolo sia nelle formazioni sociali e politiche,
in conformità ai principi costituzionali di democrazia e
sovranità popolare fissati dall'art. 1;
- b) ai diritti politici dei cittadini, in quanto
elettorato attivo (eguaglianza e segretezza del voto, di cui all'art. 48) ed
elettorato passivo (libero accesso alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, di cui all'art. 51);
- c) nonché all'applicazione del diritto di
ogni elettore di concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale, in quanto le primarie aperte consentono ai cittadini d'influire
sostanzialmente sull'indirizzo politico dei partiti, affinché questi
ultimi siano realisticamente strumenti dei cittadini, come dettato dall'art.
49.
- Le procedure per le Primarie rientrano nella sfera pubblica e
nella competenza esclusiva dello Stato, quale parte dell'intero procedimento
elettorale la cui funzione democratica completano divenendone elemento
inscindibile.
Art. 2 - Applicazione delle primarie ai diversi sistemi
elettorali
- Le Primarie sono applicate ad ogni tipo d'elezione, qualsiasi
sia la modalità d'attribuzione dei seggi, ovverosia, sia essa del tipo
"proporzionale" o del tipo "maggioritario".
- Nel caso di elezioni con il sistema "proporzionale" il numero
dei voti conseguiti dagli "aspiranti candidati" nelle Consultazioni Primarie
determina l'ordine con cui essi compariranno come candidati nella Lista per cui
si sono presentati. Pertanto, il "capolista" sarà colei o colui che
avrà conseguito il maggior numero di voti e così a seguire.
- Nel caso di elezioni con formula "maggioritaria", sia essa
applicata al collegio uninominale o a cariche monocratiche (sindaco, presidente
di regione, ecc.), la candidatura di ciascuna lista concorrente viene assegnata
a chi per quella lista ha vinto le Primarie, avendo conseguito il maggior
numero di voti tra gli aspiranti a rappresentarla.
- Ad ogni tipo di elezione amministrativa o politica della
Repubblica sono ammesse esclusivamente le liste che abbiano partecipato alle
relative Consultazioni Primarie che le precedono.
Art. 3 - Indizione delle primarie
- Le Consultazioni Primarie sono indette con decreto della
stessa autorità che, in base all'ordinamento vigente, indice le Elezioni
cui le Primarie si riferiscono, in quanto parti costitutive dello stesso
processo elettorale.
- Il decreto che indice le Primarie è emesso non prima del
centotrentesimo ed entro il centoquindicesimo giorno antecedente il primo
giorno utile per l'indizione delle elezioni cui le primarie si riferiscono,
come richiesto dalla normativa vigente, sia nel caso di scadenza naturale della
legislatura o delle cariche da eleggere, sia a seguito di scadenza anticipata
qualora una carica elettiva rimanga vacante prima della sua scadenza naturale.
In quest'ultimo caso, l'autorità preposta deve prorogare il termine
d'indizione delle elezioni alle quali le primarie si riferiscono per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle procedure previste dalla
presente legge.
- Il decreto che indice le Primarie è pubblicato entro tre
giorni dalla sua emissione sugli organi ufficiali d'informazione delle
amministrazioni competenti (Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della
Regione, ecc.) e pubblicizzato in tutto il territorio interessato con manifesti
pubblici per tutto il successivo periodo di tempo fino allo svolgimento delle
Primarie stesse.
- Le Consultazioni Primarie si svolgono o la quindicesima o la
sedicesima Domenica successiva al giorno di emissione del decreto.
Art. 4 - Uffici Elettorali
- Entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del decreto
d'indizione delle Primarie si costituiscono gli Uffici Elettorali così
come previsti dalla normativa che regola le elezioni cui le Primarie si
riferiscono, a partire dall'Ufficio Elettorale Centrale.
- Nelle elezioni per le quali sono normativamente previsti uffici
elettorali locali, essi sono costituiti dalla competente autorità entro
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
- Agli Uffici Elettorali di seguito riportati e costituiti ai
sensi del presente articolo sono affidate le seguenti funzioni:
- a) L'Ufficio Elettorale Centrale provvede all'esame
ed all'ammissione delle candidature dei partecipanti alle primarie, alla
ricezione dei risultati dello spoglio delle schede ed alla proclamazione dei
risultati delle primarie stesse.
- b) Agli Uffici Elettorali Comunali o, ove esistenti,
agli Uffici Elettorali Locali, competono le medesime funzioni previste dalla
normativa per le elezioni cui le primarie si riferiscono.
Art. 5 - Deposito dei contrassegni e dei programmi delle liste
elettorali
- Entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
decreto di indizione delle primarie, i partiti o i gruppi politici che
intendono presentare, anche congiuntamente, una lista elettorale devono
dichiarare per iscritto tale volontà presso l'Ufficio Elettorale
Centrale e depositare contestualmente il contrassegno e la proposta di
programma elettorale che contraddistinguono la propria lista.
- Il modulo per la raccolta delle firme di presentazione delle
liste elettorali per le Primarie deve riportare, oltre al simbolo, il motto
della lista e gli spazi per le firme, la loro autenticazione e certificazione
nonché il testo della proposta di programma, in forma sintetica e
contenuta in non più di due facciate.
- Per tutte le altre procedure di cui al comma 1 e non
disciplinate dal comma 2 del presente articolo, alle primarie si applicano le
norme previste dalle leggi elettorali vigenti sul deposito dei contrassegni,
sulla loro accettazione e sulla designazione dei rappresentanti dei partiti o
gruppi che hanno depositato il contrassegno.
Art. 6 - Presentazione delle candidature
- Qualunque cittadino, che sia iscritto nelle liste elettorali e
che secondo la normativa vigente sia eleggibile, può presentarsi alle
Primarie come Aspirante Candidato, dandone comunicazione scritta all'Ufficio
Elettorale Centrale entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
del decreto di indizione delle primarie ed allegando quanto segue:
- a. Dichiarazione che attesta per quale fra le liste,
i cui contrassegni e programmi sono stati validamente depositati ai sensi
dell'art. 5, aspira a candidarsi. Con la stessa dichiarazione sottoscrive la
relativa proposta di programma, impegnandosi a sostenerne le linee guida
qualora, a seguito delle primarie, diventi la/il candidata/o della lista e ad
attuarle se poi eletta/o.
- b. Il relativo modulo di supporto alla sua
candidatura su cui siano state raccolte le firme degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del territorio che l'eventuale vincitore delle primarie
rappresenterà. Dette firme dovranno essere in numero corrispondente a
quanto previsto per le candidature dalle rispettive norme elettorali previgenti
l'approvazione della presente legge, ovvero in proporzione agli elettori
interessati, con una percentuale minima dello 0,2% e comunque in numero non
inferiore a cinque firme.
- c. Un importo, a titolo di cauzione infruttifera,
corrispondente al venti per cento del reddito netto medio annuo dell'aspirante
candidato risultante dalle sue ultime cinque dichiarazioni annuali dei redditi,
versato in contanti o garantito da fideiussione bancaria o assicurativa. Tale
cauzione sarà restituita al termine delle Consultazioni Primarie
all'atto della dichiarazione ufficiale dei vincitori e per l'importo totale,
salvo che si siano verificati i termini per il suo utilizzo parziale o totale a
copertura di eventuali sanzioni per scorrettezze da parte dell'aspirante
candidato nel corso della campagna per le primarie. La cauzione dei vincitori
delle primarie sarà trattenuta fino alla dichiarazione ufficiale dei
vincitori delle elezioni cui le primarie si riferiscono.
- d. Il curriculum dell'aspirante candidato.
- Ogni "aspirante candidato" può presentarsi per una sola
lista che concorra a quella elezione ed in un solo contesto territoriale
(collegio, circoscrizione, ecc.).
- Entro sette giorni dal termine per la loro presentazione, le
candidature saranno esaminate dall'Ufficio Elettorale Centrale che, avendone
verificati i criteri di ammissibilità secondo la Legge, emetterà
l'elenco ufficiale degli aspiranti candidati ammessi, per ciascuna lista.
Art. 7 - Campagna per le Primarie
- 1. La campagna per le Primarie si svolgerà dal
settantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto fino al venerdì
precedente la domenica fissata per lo svolgimento delle Primarie. Il giorno
precedente le Primarie è vietata ogni forma di propaganda politica.
- 2. L'Ufficio Elettorale metterà a disposizione di ogni
aspirante candidato, in eguale misura:
- a) spazi ed appuntamenti per lo svolgimento di
incontri pubblici con l'elettorato;
- b) spazi pubblicitari per tutto il periodo della
campagna per le Primarie;
- c) i materiali a stampa, i quali saranno stampati su
bozzetto fornito dagli stessi concorrenti;
- d) un contributo per le altre spese elettorali, se
ammesse, da liquidare a saldo e rientranti in un tetto massimo, fissato in una
cifra pari al lordo di sei mesi della spettanza prevista per la figura da
eleggere ovvero a 20 dei suoi gettoni di presenza;
- e) un credito bancario pari all'importo di cui alla
precedente lettera "d": coperto da fidejussione del Comune a valere sui
finanziamenti elettorali relativi all'amministrazione pubblica interessata
dalle elezioni cui le Primarie si riferiscono.
- L'utilizzo di qualsivoglia altro mezzo di comunicazione
sarà passibile di sanzione che, secondo la gravità, va dalla
sanzione pecuniaria all'esclusione dell'aspirante candidato dalla competizione:
si applicano, in analogia, le norme e le sanzioni già previste dalla
normativa che regola l'elezione cui le primarie si riferiscono.
- I Presentatori di Lista nominano, contestualmente al deposito
di cui al precedente articolo 5, il "Preposto Contabile" alla propaganda
elettorale ed alle relative attività finanziarie che:
- a. ne cura la gestione, rivestendone la
rappresentanza legale e la responsabilità contabile;
- b. ne rimette il Rendiconto all'Autorità
preposta.
Art. 8 - Schede per la votazione e l'espressione del voto
- Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato
dalla sorte, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati depositati
ai sensi dell'articolo 5, il contrassegno affiancato sulla destra dall'elenco
in ordine alfabetico per cognome degli aspiranti candidati. L'elettore indica
la sua preferenza per una sola lista, marcando con una croce il nome del
candidato che di tale lista intende selezionare, ovvero scrivendo nell'apposito
spazio un altro nome (uno solo) scelto fra gli elettori di quel territorio
elettorale.
- È nullo il voto espresso contemporaneamente per due
aspiranti candidati o per un nominativo ulteriore se candidato in altra lista.
Art. 9 - Elettorato attivo
- Hanno diritto di voto nelle Primarie tutti i cittadini che alla
data di svolgimento delle Primarie siano iscritti nelle liste elettorali del
territorio in cui le elezioni si svolgono.
- Per esercitare tale diritto gli elettori si presentano nel
seggio elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di
riconoscimento e della tessera elettorale, ovvero, qualora le norme per quella
elezione lo prevedano, di certificato elettorale che in tal caso sarà
munito del relativo tagliando-figlia per le primarie.
Art. 10 - Svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio
- Le operazioni di voto delle Primarie si svolgono dalle ore 7
alle ore 22 del giorno della consultazione e sono immediatamente seguite dalle
operazioni di scrutinio.
- Si applicano in quanto compatibili le norme sulle operazioni di
voto e di scrutinio recate dalle rispettive leggi elettorali vigenti.
Art. 11 - Proclamazione dei risultati
- Ricevuti gli estratti di tutti i verbali degli Uffici
Elettorali Locali o Comunali, l'Ufficio Elettorale Centrale determina, per
ciascuna lista, nell'ordine in cui sono riprodotte sulle schede, la somma dei
voti di preferenza validi ottenuti da ciascun aspirante candidato nelle singole
sezioni elettorali locali o comunali e la loro graduatoria.
- A parità di voti, prevale l'aspirante candidato di sesso
femminile o, in mancanza, il più giovane di età.
Art. 12 - Norme finali e transitorie
- Con l'entrata in vigore delle presente legge, ogni norma con
essa in contrasto s'intende abrogata..
- È fatta salva ogni autonomia statutaria e normativa
costituzionalmente riconosciuta agli altri enti autonomi della Repubblica.
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge,
si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni delle leggi
elettorali e delle loro norme d'attuazione.
- Il Governo è delegato a provvedere con apposito Decreto
Legislativo, entro sei mesi dalla vigenza della presente legge, ad emanare le
opportune norme attuative ed a coordinare le norme, le procedure ed i termini
della presente legge con quanto previsto dalle leggi elettorali per le analoghe
disposizioni: nelle more della entrata in vigore del predetto Decreto
Legislativo, il Governo provvede, nei casi d'urgenza per Primarie ed Elezioni
precedenti detta entrata in vigore, con apposito Decreto Legge.
Versione scaricabile (File WORD)
Cliccate sul seguente collegamento/link per scaricare il file
originale della Proposta
di Legge, nell'attuale stesura,
IL MODULO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
Lo potete vedere o scaricare salvandolo sul vostro PC cliccando su
questo collegamento/link: MODULO
DI RACCOLTA FIRME SULLA PROPOSTA DI LEGGE.
ATTENZIONE:
Contributi ed eventuali modifiche al testo della Proposta
di Legge devono essere comunicati/inviati (vedi la
pagina dei
contatti) NON OLTRE VENERDI' 14 GENNAIO 2005. FINO A QUELLA DATA ANCHE IL
MODULO su cui tale testo è riportato E' PROVVISORIO.
Il 15 ed il 16 GENNAIO 2005 la Commissione "La Legge Che Vogliamo"
si riunirà ed apporterà eventuali modifiche al testo attuale in
base alle proposte giunte che siano risultate applicabili, nel rispetto della
Costituzione
Italiana e del
Manifesto
delle Primarie, nonché consone e specificamente finalizzate alla
sola introduzione delle Primarie Aperte come descritte nel Manifesto suddetto e
non inerenti altri temi, onde rendere più semplice ed ineludibile
l'approvazione della Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare da parte del
Parlamento. Entro il 18 GENNAIO 2005, la Commissione presenterà tale
stesura ai Cittadini Promotori che hanno depositato il Titolo della Proposta di
Legge presso la Corte Suprema di Cassazione e, a seguito della loro
approvazione, il testo sarà reso definitivo, dando il via alla stampa
dei moduli per la raccolta delle firme dei cittadini.
UNA FERMA RACCOMANDAZIONE:
Si chiede cortesemente a chiunque voglia raccogliere le firme di
comunicare prima con la nostra sede. IL MASSIMO COORDINAMENTO tra tutti
coloro che operano sul territorio in tal senso E' ESSENZIALE, onde
evitare dispersioni o sovrapposizioni: i cittadini sono già vittime di
fin troppa confusione da parte del mondo politico.
Un esempio? Evitiamo che proprio chi vuole una NUOVA POLITICA e
perciò un vero coinvolgimento dei cittadini, dia loro una brutta
impressione, a partire da una inspiegabile presenza contemporanea (stesso
luogo, stesso giorno) di più tavoli gestiti da soggetti diversi. In
un mondo fin troppo inquinato da valori prettamente d'immagine, è bene
non sottovalutare la confusione generata da messaggi troppo diversi su di un
unico tema. CERCHIAMO ALMENO D'ADOTTARE UNA STESSA MODALITA' DI COMUNICAZIONE
DI BASE. Metterci poi anche del nostro è sempre una cosa
benvenuta e rende il messaggio ancora più credibile perché
portato agli altri da persone che si sentono pienamente protagoniste di quanto
sta accadendo e stanno contribuendo a far accadere.
Inoltre, al fine di poter monitorare i risultati conseguiti, ad
ogni modulo che viene portato in vidimazione deve essere attribuito un
NUMERO DI CODICE, composto dalla sigla della Provincia e da un
numero progressivo. Tale numero viene attribuito solo dalla sede centrale onde
evitare confusione.
Esempio d'applicazione sul calendario di una elezione
Se cliccate su questo link, troverete un
esempio
d'applicazione delle Primarie Aperte al processo di elezione dei Membri della
Camera dei Deputati.
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